Art. 2.
(Estensione della zona contigua).

      1. La zona contigua si estende sino a 24 miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale.
      2. Negli spazi marittimi in cui l'estensione della zona contigua, nella misura indicata nel comma 1, può dare luogo a fenomeni di sovrapposizione con l'istituita o istituibile zona contigua di pari ampiezza di un altro Stato, tale estensione è provvisoriamente calcolata facendo coincidere, nel tratto interessato, la linea esterna della zona contigua con la linea mediana o con la linea di delimitazione della piattaforma continentale, preferendo di volta in volta l'uno dei due criteri che consenta di raggiungere un risultato di minore ampiezza.
      3. Nei casi di cui al comma 2, la delimitazione definitiva costituisce il risultato di un apposito accordo con lo Stato interessato.
      4. Quanto disposto nel presente articolo non pregiudica in nessun modo le modalità, l'ampiezza ed i limiti che sono fissati per la zona economica esclusiva.

 

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